Guida in stato di alterazione psico-fisica: necessaria visita medica e analisi delle urine per accertare il reato

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Perché scatti il reato di guida in stato di alterazione psico-fisica non basta il risultato positivo dell’analisi delle urine, ma è necessario che l’imputato sia sottoposto a una visita medica di supporto che accerti che il conducente abbia effettivamente guidato sotto l’effetto di stupefacenti. È quanto chiarito dalla Cassazione con una recente sentenza [1].

Impossibile basare la responsabilità penale del conducente solo sulla base dei risultati dell’analisi tossicologica delle urine, senza ricorrere ad alcuna visita medica. La condotta tipica della contravvenzione in commento prevista dal codice della strada [2] è quella di colui che guida in stato di alterazione psico-fisica determinato dall’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, e non semplicemente quella di chi guida previa assunzione di tali sostanze. Quindi, perché il conducente sia penalmente responsabile, è necessario provare non solo l’assunzione di sostanze stupefacenti, ma anche che abbia materialmente guidato in stato di alterazione causato da tale assunzione. Se – si legge in sentenza – oltre all’accertamento tossicologico non vi sono prove che consentano di ritenere che il conducente abbia guidato sotto effetti di stupefacenti (come le condizioni fisiche denuncianti la palese alterazione con sintomi tipici di assunzione di stupefacenti in atto né, tanto meno, una visita medica a supporto) la condanna va annullata. (da asaps.it/articolo da leggepertutti.it).

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(1) La sentenza

Massima

Non è sufficiente, ai fini dell’affermazione della penale responsabilità per guida in stato di alterazione psico-fisica, l’esito positivo dell’analisi chimica delle urine se non accompagnata da alcuna visita medica. La condotta tipica della contravvenzione ex art. 187, commi primo e secondo C.S., è quella di colui che guida in stato di alterazione psico- fisica determinato dall’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, e non semplicemente quella di chi guida previa assunzione di tali sostanze sicché, ai fini del giudizio di responsabilità, è necessario provare non solo la precedente assunzione di sostanze stupefacenti ma che l’agente abbia guidato in stato d’alterazione causato da tale assunzione.

[1] Cass. sent. n. 35334/15 del 24.08.2015.

[2] Ex Art. 187, co. 1 e 2, cod. str..