Art. 186 del Codice della Strada Guida sotto l’influenza dell’alcool

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Guidare sotto l’effetto di alcol è pericoloso per la propria incolumità e per quella altrui, ma cosa accade se si viene fermati dalla forze dell’ordine e dalla prova etilometrica viene accertato il nostro stato di ebbrezza?

L’articolo 186 del Codice della Strada ci aiuterà a fare chiarezza.

Premessa comune a tutti i casi di seguito trattati e relativa alla proprietà del veicolo condotto:

  • Confisca del veicolo (in generale) (a cura della redazione)
    In relazione alla sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo appartenente all’imputato, il requisito normativo dell'”appartenenza” va inteso non tanto nel dato della formale intestazione dei veicolo nei pubblici registri, bensì “l’effettivo e concreto dominio” sullo stesso insito nel possesso o nella disponibilità non occasionali, in capo al responsabile della contravvenzione (Corte di Cassazione Penale – Sezione IV, Sentenza n. 38425 del 18/09/2013).
    Qualora il giudice non disponga, ove prevista, la confisca obbligatoria del veicolo appartenente all’imputato con il quale è stata commessa l’infrazione, la stessa Corte di Cassazione può annullare senza rinvio la sentenza, limitatamente all’omessa sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, ed adottare il provvedimento di confisca dello stesso (Corte di Cassazione Penale – Sezione IV, Sentenza n. 36428 del 05/09/2013).
    Nel reato di guida in stato di ebbrezza, anche in occasione di pena concordata tra le parti e previa verifica della sussistenza dei relativi presupposti, il giudice deve disporre la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e la confisca del veicolo che sia di proprietà dell’imputato (Corte di Cassazione Penale – Sezione IV, Sentenza n. 35842 del 02/09/2013)
  • Persona estranea al reato:
    Nella guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, la confisca del veicolo intestato a un terzo è esclusa solo quando questi risulti del tutto estraneo al reato e sia in buona fede, intesa quest’ultima come assenza di condizioni che rendano profilabile a suo carico un qualsiasi addebito di negligenza da cui sia derivata la possibilità della circolazione del mezzo (Corte di Cassazione Penale – Sezione IV, Sentenza n. 36431 del 05/09/2013).
    Estraneo al reato è chi non abbia avuto nessun collegamento diretto o indiretto con la consumazione del reato stesso (Corte di Cassazione Penale – Sezione IV, Sentenza n. 34687 del 24/09/2010).
  • Veicolo co-intestato:
    in tale circostanza, nonostante sia presente un secondo proprietario del veicolo, è necessario procedere alla stesura degli atti relativi, tenendo presente che il veicolo non appartiene a persona estranea al reato.
     Sulla questione si è recentemente pronunciata la suprema Corte di Cassazione, affermando che, anche in caso di comproprietà, in tema di guida in stato di ebbrezza, è legittimo il sequestro di un veicolo “con il quale è stato commesso il reato” in vista della confisca della quota appartenente all’indagato/imputato (Corte di Cassazione Penale, sezione IV, Sentenza n. 38784 del 26/10/2011).
    Nei casi previsti, nel reato di guida in stato di ebbrezza alcolica, anche quando il procedimento sia definito con pena patteggiata o sia disposta la sospensione condizionale della pena, è sempre prevista la confisca obbligatoria del veicolo con il quale è stata commessa l’infrazione, salvo che esso appartenga a persona estranea al reato. Tale obbligo non viene meno anche quando il veicolo appartiene all’imputato in comproprietà con persona estranea al reato; trattandosi di bene indivisibile, la confisca non può che riguardare l’intero, salvo poi il diritto della persona estranea al reato di rivalersi per la perdita sulla metà del prezzo ricavato con la vendita giudiziale (Corte di Cassazione Penale – Sezione IV, Sentenza n. 36432 del 05/09/2013).
    Con la confisca del veicolo in comproprietà con un soggetto estraneo al reato di guida in stato di ebbrezza, il comproprietario conserva il diritto sulla quota derivante del ricavato della vendita del veicolo (Corte di Cassazione Penale – Sezione III, Sentenza n. 47480 del 29/11/2013).
  • Veicolo intestato ad impresa individuale:
    qualora il veicolo sia condotto dal titolare dell’impresa individuale, è necessario procedere alla stesura degli atti relativi, tenendo presente che il veicolo non appartiene a persona estranea al reato.
     Per tale motivo si procederà col fermo o col sequestro amministrativo del veicolo, ove previsto.
    Sulla questione si è recentemente pronunciata la suprema Corte (Corte di Cassazione Penale, sezione IV, Sentenza n. 13751 del 07/04/2011).
  • Veicolo in leasing:
    Non è confiscabile il veicolo condotto in stato di ebbrezza alcoloca dall’autore del reato, utilizzatore del veicolo in relazione ad un contratto di leasing, nel caso in cui il concedente, proprietario del mezzo stesso, sia estraneo al reato. In tal caso non si applica alcun provvedimento a carico del veicolo (Corte di Cassazione Penale, sezioni unite, Sentenza n. 14484 del 17/04/2012).
    In tema di guida in stato di ebbrezza non può essere disposta la confisca del veicolo concesso in leasing all’utilizzatore dello stesso se il concedente, da ritenersi proprietario del mezzo, sia estraneo al reato. L’impugnazione non può, però, riconoscersi al condannato utilizzatore del veicolo, bensì da colui in grado di rivendicare la legittima appartenenza del bene sottoposto a confisca (Corte di Cassazione Penale – Sezione IV, Sentenza n. 31303 del 22/07/2013).
    In tema di guida in stato di ebbrezza, non è confiscabile il veicolo concesso in leasing all’utilizzatore dello stesso se il concedente, da ritenersi proprietario del mezzo, sia estraneo al reato (Corte di Cassazione Penale – Sezione IV, Sentenza n. 1873 del 17/01/2014).
  • Proprietario del veicolo a bordo dello stesso, in qualità di passeggero:
    in tal caso si procede alla stesura degli atti di rito, tenendo presente che il veicolo non appartiene a persona estranea al reato (Corte di Cassazione Penale – Sezione IV, Sentenza n. 34687 del 24/09/2010).
  • Accertamenti sanitari (a cura della redazione)
    Costituzionalmente legittimi gli articoli 186 e 187 del codice della strada nella parte in cui affidano alla discrezionalità degli agenti di polizia stradale la decisione di sottoporre ad accertamenti sanitari il conducente di veicolo ritenuto in stato di ebbrezza alcolica o in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, e sanzionando penalmente il relativo rifiuto (Corte Costituzionale – Sentenza n. 194 del 12/06/1996).
  • Conducente trasportato in ospedale. Accertamento del tasso alcolemico senza il consenso dell’interessato, in quanto impossibilitato a concederlo causa le condizioni fisiche in cui versa:
    Qualora il conducente sia trasportato in ospedale a seguito di incidente stradale e non sia nelle condizioni di poter esprimere il proprio consenso al prelievo ematico per stabilire l’eventuale avvenuto uso di alcol e/o sostanze stupefacenti, sono utilizzabili i prelievi effettuati presso il pronto soccorso a seguito di normali controlli sanitari (Corte di Cassazione Penale, sezione IV, sentenza n. 38787 del 26/10/2011).
    Sono utilizzabili i risultati dell’accertamento del tasso alcolemico conseguenti a prelievo ematico per gli esami medici di routine eseguito presso il posto di pronto soccorso dell’ospedale, previa richiesta della P.G., nei confronti del conducente trasportato presso il nosocomio perché rimasto coinvolto in incidente stradale, senza che per questo rilevi l’assenza del consenso dell’interessato (Corte di Cassazione Penale – Sezione IV, Sentenza n. 1827 del 15/01/2010).
    I risultati del prelievo ematico effettuato, secondo i normali protocolli medici di pronto soccorso, durante il ricovero presso una struttura ospedaliera pubblica a seguito di incidente stradale, sono utilizzabili nei confronti dell’imputato per l’accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza, trattandosi di elementi di prova acquisiti attraverso la documentazione medica e restando irrilevante, ai fini dell’utilizzabilità processuale, la mancanza del suo consenso (Corte di Cassazione Penale – Sezione IV, Sentenza n. 4118 del 28/01/2009).
    Nell’ambito delle cure ospedaliere che vengono prestate attraverso il prelievo ematico, gli organi di P.G. sono legittimati a richiedere l’accertamento del tasso alcoolemico, i cui risultati possono essere utilizzati ai fini penali, indipendentemente dal consenso prestato o meno in tal senso dal guidatore. In tale caso, poichè l’acquisizione del risultato dell’accertamento ematico è previsto ex lege, non è affatto necessario, a tutela del diritto di difesa, che l’interessato venga avvertito della facoltà di nomina di un difensore (Corte di Cassazione Penale – Sezione IV, Sentenza n. 6755 del 11/02/2013).
    I risultati del prelievo ematico effettuati per le terapie di pronto soccorso successive ad incidente stradale e non preordinato a fini di prova della responsabilità penale sono utilizzabili per l’accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza, senza che rilevi l’assenza di consenso dell’interessato. Per il suo carattere invasivo, il conducente può opporre un rifiuto al prelievo ematico se sia finalizzato esclusivamente all’accertamento della presenza di alcol nel sangue (Corte di Cassazione Penale – Sezione IV, Sentenza n. 26108 del 05/07/2012).
  • Incidente stradale. Definizione ed aggravanti (a cura della redazione)
     Spetta al giudice accertare l’eventuale inatteso avvenimento idoneo ad interrompere o turbare il normale svolgimento della circolazione stradale rilevando la potenziale idoneità del conducente in stato di ebbrezza a determinare un qualunque pericolo o danno alla collettività per l’applicazione dell’aggravante della provocazione dell’incidente stradale (Corte di Cassazione Penale – Sezione IV, Sentenza n. 15050 del 01/04/2014).
    Ai fini nozionistici e dell’applicabilità dell’aggravante della revoca della patente di guida, l’incidente stradale è il ricorso in qualsiasi avvenimento inatteso che, interrompendo il normale svolgimento della circolazione stradale, possa provocare pericolo alla collettività, senza che assuma rilevanza l’avvenuto coinvolgimento di terzi o di altri veicoli (Corte di Cassazione Penale – Sezione IV, Sentenza n. 10906 del 06/03/2014).
    Perchè possa ravvisarsi la circostanza aggravante del coinvolgimento in un “incidente stradale” è sufficiente che sia accertato un coefficiente causale della sua condotta rispetto al sinistro (Corte di Cassazione Penale – Sezione I, Sentenza n. 4974 del 31/01/2014).
    Il mero coinvolgimento in un incidente, da parte di un soggetto che trovasi alla guida in stato di ebbrezza, da solo non integra l’aggravante di cui al comma 2 bis dell’art. 186 del C.d.S.. Tale norma, pretende che il soggetto abbia “provocato” un incidente e quindi che sia accertato un coefficiente causale della sua condotta rispetto al sinistro (Corte di Cassazione Penale – Sezione IV, Sentenza n. 37743 del 13/09/2013).
    Per il conducente che guida in stato di ebbrezza alcolica si configura l’aggravante di aver provocato l’incidente stradale anche quando, senza coinvolgimento di terzi, impatta contro un muro e provocando solo a se’ stesso lesioni, poiché a nulla rileva che nel sinistro non siano stati coinvolti altri veicoli, ovvero che non siano state provocate lesioni all’incolumità di altri utenti della strada (Corte di Cassazione Penale – Sezione IV, Sentenza n. 36393 del 05/09/2013).
    Il comma 9-bis dell’articolo 186 del C.d.S., che ha introdotto la sanzione sostituiva del lavoro di pubblica utilità, esclude espressamente che l’istituto possa trovare applicazione quando ricorre l’aggravante afferente alla constatata causazione di un incidente stradale (Corte di Cassazione Penale – Sezione IV, Sentenza n. 19403 del 06/05/2013).
    I commi 2-bis; 2 e 1-bis rispettivamente degli artt. 186, 186-bis e 187 C.d.S. prevedono l’aggravante qualora il conducente provochi un incidente stradale e versi in stato di ebbrezza o in stato di alterazione psico-fisica, anche se dal sinistro non siano derivati ne danni alle persone ne’ danni alle cose (Corte di Cassazione Penale – Sezione IV, Sentenza n. 1208 del 14/01/2014).
    Manifestatamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 186, comma 2-bis, che preclude la sostituzione della pena pecuniaria e detentiva con quella del lavoro di pubblica utilità al conducente che in stato di ebbrezza, provoca un incidente stradale consistente in un lieve tamponamento con danni alle cose o con danni al solo stesso conducente. La ratio dell’aggravante è da ricercarsi nella volontà del legislatore di punire più gravemente qualsiasi turbativa delle corrette condizioni di guida, in quanto ritenuta potenzialmente idonea a porre in pericolo l’incolumità personale dei soggetti e dei beni coinvolti nella circolazione a causa della strutturale pericolosità connessa alla circolazione dei veicoli che richiedono una particolare abilitazione alla guida (Corte Costituzionale – Ordinanza n. 247 del 24/10/2013).
  • Circostanze aggravanti e circostanze attenuanti (a cura della redazione)
    La disciplina contravvenzionale della guida in stato di ebbrezza vieta il giudizio di bilanciamento tra qualsivoglia circostanza attenuante e l’aggravante quando il suddetto reato è commesso durante le ore notturne (Corte di Cassazione Penale – Sezione IV, Sentenza n. 12369 del 17/03/2014).
  • Riguardo alle modalità di effettuazione delle prove etilometriche (a cura della redazione)
    E’ da ritenersi accettabile la distanza temporale intercorsa tra le due prove quando è di poco superiore a quella indicata dalla disposizione normativa indicata nel Regolamento del C.d.S. (Corte di Cassazione Penale – Sezione IV, Sentenza n. 10941 del 06/03/2014).
    E’ legittima la richiesta dell’esecuzione degli accertamenti strumentali finalizzata all’accertamento dello stato di ebbrezza alcoolica rivolta dagli operanti al conducente del veicolo anche circa tre ore dopo l’incidente stradale, fatto salvo ogni eventuale successivo apprezzamento critico dei risultati in sede giudiziale, ed il suo rifiuto di sottoporsi all’alcooltest ben configura la contravvenzione prevista dal comma 7 dell’art. 186 C.d.S. (Corte di Cassazione Penale – Sezione IV, Sentenza n. 16055 del 14/04/2014).
    In relazione al dubbio corretto funzionamento dell’apparecchio etilometro, quando l’alcoltest risulti positivo, costituisce onere della difesa dell’imputato fornire una prova contraria a detto accertamento quale, ad esempio, la sussistenza di vizi dello strumento utilizzato, oppure l’utilizzo di una errata metodologia nell’esecuzione dell’aspirazione (Corte di Cassazione Penale – Sezione IV, Sentenza n. 5026 del 31/01/2014).
    Il decorso di un intervallo temporale di alcune ore tra la condotta di guida incriminata e l’esecuzione del test alcolemico rende necessario, ai fini della sussunzione del fatto in una delle due ipotesi di rilievo penale, verificare la presenza di altri elementi indiziari, quali il rifiuto di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico al momento del ricovero o dalle difficoltà di espressione e di coordinamento (Corte di Cassazione Penale – Sezione IV, Sentenza n. 5009 del 31/01/2014).
    La volontaria sottrazione dell’imputato alla seconda prova dell’alcoltest configura la fattispecie incriminatrice del rifiuto, anche se lo stesso si è comunque sottoposto alla prima prova (Corte di Cassazione Penale – Sezione IV, Sentenza n. 45919 del 15/11/2013).
    L’esito positivo dell’alcooltest eseguito dall’apposito strumento, in conformità alle modalità stabilite dall’art. 379 del regolamento del codice della strada, costituisce piena prova dello stato di ebbrezza (Corte di Cassazione Penale – Sezione III, Sentenza n. 38427 del 18/09/2013).
    Ai fini del superamento delle soglie di punibilità stabilite dall’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. a), b) e c), assumono rilievo anche le indicazione dei valori centesimali delle prove (Corte di Cassazione Penale – Sezione IV, Sentenza n. 38409 del 18/09/2013).
    L’assoluzione dal reato di guida sotto l’influenza dell’alcool, nel caso di specie dovuta alla depenalizzazione dell’ipotesi di cui alla lett. a) dell’art. 186 C.d.S., non svuota di rilievo l’accertato rifiuto dell’imputato di sottoporsi all’esame alcolimetrico (Corte di Cassazione Penale – Sezione IV, Sentenza n. 36423 del 05/09/2013).
    La concentrazione necessaria per ritenere sussistente lo stato di ebbrezza deve risultare da almeno due determinazioni concordanti effettuate ad un intervallo di tempo di cinque minuti, e non ha alcun rilievo che gli scontrini non riportino due numeri consecutivi ed i loro esiti non risultino agli atti (Corte di Cassazione Penale – Sezione IV, Sentenza n. 36407 del 05/09/2013).
    L’esito positivo dell’alcoltest costituisce prova della sussistenza dello stato di ebbrezza, ed è onere dell’imputato fornire eventualmente la prova contraria a tale accertamento dimostrando vizi od errori di strumentazione o di metodo nell’esecuzione dell’aspirazione. Il Regolamento di esecuzione del C.d.S. si limita ad indicare le verifiche alle quali gli etilometri devono essere sottoposti per poter essere adoperati ed omologati, ma non prevede alcun divieto la cui violazione determini l’inutilizzabilità delle prove acquisite (Corte di Cassazione Penale – Sezione IV, Sentenza n. 31302 del 22/07/2013).
    La presenza della dicitura “volume insufficiente” riportata dopo il risultato positivo del test del tasso alcolemico è riferita al volume di aria immessa nell’apparecchio, ma ha comunque determinato validamente la misurazione del tasso alcolemico (Corte di Cassazione Penale – Sezione IV, Sentenza n. 31269 del 22/07/2013).
    Un certo distacco temporale (circa 30 minuti) tra il momento del sinistro e quello di esecuzione dell’alcoltest è inevitabile, e che comunque tale eccezione deve essere sostenuta da giuste ragioni per le quali tale lasso di tempo avrebbe dovuto avere incidenza sull’accertamento etilometrico, nonchè in che termini ciò sarebbe avvenuto (Corte di Cassazione Penale – Sezione IV, Sentenza n. 21991 del 22/05/2013).
    L’incertezza delle risultanze delle prove alcolemiche dovute all’eccessivo lasso di tempo intercorso tra i controlli in strada e le stesse non può essere addotta dalla parte quando il ritardo nel rilevamento non dipende dagli agenti operanti ma dalla sua condotta vivacemente non collaborativa (Corte di Cassazione Penale – Sezione IV, Sentenza n. 18572 del 24/04/2013).
    A fronte dei risultati delle due misurazioni rientranti in due ipotesi diverse, deve ritenersi, per il principio in dubio pro reo, applicabile l’ipotesi meno grave rilevata prevista dall’art. 186, comma 2 del C.d.S. (Corte di Cassazione Penale – Sezione VII, Sentenza n. 5517 del 04/02/2013).
    Il presunto procedimento non corretto e la funzionalità del macchinario non sufficientemente certificata, come previsto dalla normativa in materia ed addotti dalla parte, devono essere sostenuti attraverso elementi che provino quanto dalla stessa parte sostenuto, e non solo genericamente menzionati (Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 2401 del 20/01/2012).
  • Aree pubbliche, private e private aperte al pubblico (a cura della redazione)
    L’innosservanza all’obbligo di fermarsi intimato sulla pubblica via autorizza gli agenti a richiedere al conducente del veicolo inseguito di effettuare il test alcolimetrico anche quando questi è raggiunto in area privata (Corte di Cassazione Penale – Sezione IV, Sentenza n. 42497 del 16/10/2013).
    La responsabilità penale per la guida sotto l’influenza dell’alcool o in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti non è esclusa anche in caso di fermata del veicolo (e quindi se la vettura fosse stata ferma od in leggero o significativo movimento, all’atto del controllo), giacché anche la fermata costituisce una fase della circolazione, a differenza della sosta (Corte di Cassazione Penale – Sezione IV, Sentenza n. 31299 del 22/07/2013).
  • Presenza del difensore (a cura della redazione)
     Qualora ai sanitari presso i quali sia stato soccorso il conducente di un veicolo coinvolto in un sinistro stradale sia richiesto il prelievo ematico preordinato all’accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza, al trasgressore, previa informazione al medesimo della finalità per cui è effettuato il prelievo ematico, deve essere dato l’avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia ( Corte di Cassazione Civile – Sezione VI, Sentenza n. 4405 del 24/02/2014).
    Nel compimento dell’atto finalizzato all’esecuzione dell’alcoltest per verificare l’eventuale guida in stato di ebrezza, il mancato avviso alla persona sottoposta alle indagini della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia produce una nullità di ordine generale ma non assoluta, a meno che non sia eccepita prima del compimento dell’atto o immediatamente dopo, ossia subito dopo la nomina del difensore ovvero entro il termine di cinque giorni che l’art. 366 cod. proc. pen. concede a quest’ultimo per l’esame degli atti (Corte di Cassazione Penale – Sezione IV, Sentenza n. 36009 del 03/09/2013).
    La procedura non richiede che l’avviso di farsi assistere da un difensore sia rivolta per iscritto: è prassi che l’interessato sia edotto oralmente dagli agenti operanti del suo diritto, avvertimento che, poi, viene trascritto nel verbale ove sono riportate tutte le attività di p.g. svolte in precedenza (Corte di Cassazione Penale – Sezione IV, Sentenza n. 31269 del 22/07/2013).
    Nell’ambito delle cure ospedaliere che vengono prestate attraverso il prelievo ematico presso il pronto soccorso, poichè l’acquisizione del risultato dell’accertamento ematico è previsto ex lege, non è affatto necessario, a tutela del diritto di difesa, che l’interessato venga avvertito della facoltà di nomina di un difensore (Corte di Cassazione Penale – Sezione IV, Sentenza n. 6755 del 11/02/2013).
  • Sostituzione della pena col lavoro di pubblica utilità (a cura della redazione)
    In caso di dichiarata estinzione del reato a seguito del positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice dispone la riduzione alla metà della sospensione della patente di guida che non può essere revocata ed evidenziando la temporaneità che deve caratterizzare la privazione del detto titolo nel sopra indicato specifico caso di estinzione del reato (Corte di Cassazione Penale – Sezione IV, Sentenza n. 1907 del 17/01/2014).
    Vi è incompatibilità tra gli istituti della sanzione sostituiva del lavoro di pubblica utilità e beneficio della sospensione condizionale della pena, tanto che la richiesta della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità implica la tacita rinuncia al beneficio della sospensione condizionale della pena eventualmente concesso in precedenza (Corte di Cassazione Penale – Sezione IV, Sentenza n. 1755 del 16/01/2014).
    La sanzione sostituiva del lavoro di pubblica utilità nel reato di guida in stato di ebrezza non esclude la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida (Corte di Cassazione Penale – Sezione IV, Sentenza n. 1214 del 14/01/2014).
    La normativa vigente non introduce alcuna deroga al criterio di computo della pena sostitutiva stabilito dall’art. 54 del d.lgs n. 274 del 2000, e pertanto un giorno di lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di due ore di lavoro, criterio valevole anche in caso di applicazione per il reato previsto dall’art. 186 del C.d.S. (Corte di Cassazione Penale – Sezione I, Sentenza n. 64 del 02/01/2014).
    La volontaria sottrazione dell’imputato alla seconda prova dell’alcoltest configura la fattispecie incriminatrice del rifiuto, anche se lo stesso si è comunque sottoposto alla prima prova. Resta comunque necessario verificare l’eventuale disponibilità dell’imputato a svolgere il lavoro di pubblica utilità in luogo della pena (Corte di Cassazione Penale – Sezione IV, Sentenza n. 45919 del 15/11/2013).
    Con la sentenza di patteggiamento deve essere disposta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, anche se già disposta dal prefetto. Una volta stabilita dal giudice la durata della stessa, da questa dovrà detrarsi il periodo di tempo già scontato per effetto della sospensione ordinata dal prefetto. E l’applicazione del beneficio del lavoro di pubblica utilità esclude la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente (Corte di Cassazione Penale – Sezione IV, Sentenza n. 44006 del 28/10/2013).
    Manifestatamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 186, comma 2-bis, che preclude la sostituzione della pena pecuniaria e detentiva con quella del lavoro di pubblica utilità al conducente che in stato di ebbrezza, provoca un incidente stradale consistente in un lieve tamponamento con danni alle cose o con danni al solo stesso conducente. La ratio dell’aggravante è da ricercarsi nella volontà del legislatore di punire più gravemente qualsiasi turbativa delle corrette condizioni di guida, in quanto ritenuta potenzialmente idonea a porre in pericolo l’incolumità personale dei soggetti e dei beni coinvolti nella circolazione a causa della strutturale pericolosità connessa alla circolazione dei veicoli che richiedono una particolare abilitazione alla guida (Corte Costituzionale – Ordinanza n. 247 del 24/10/2013).
     Nell’ipotesi di condanna in primo grado per guida in stato di ebbrezza a pena detentiva e pecuniaria, con sostituzione di quella detentiva con la corrispondente sanzione pecuniaria e senza la concessione della sospensione condizionale della pena, non può negarsi all’imputato, in sede di appello, la possibilità di rinunciare, con esplicita manifestazione di volontà, alla sostituzione della pena detentiva in quella pecuniaria al fine di accedere al regime, da lui stimato più vantaggioso, del lavoro di pubblica utilità con la durata dello stesso rideterminata in riferimento all’entità della pena detentiva e pecuniaria originariamente inflitta (Corte di Cassazione Penale – Sezione IV, Sentenza n. 37742 del 13/09/2013).
    Il comma 9-bis dell’articolo 186 del C.d.S., che ha introdotto la sanzione sostituiva del lavoro di pubblica utilità, esclude espressamente che l’istituto possa trovare applicazione quando ricorre l’aggravante afferente alla constatata causazione di un incidente stradale (Corte di Cassazione Penale – Sezione IV, Sentenza n. 19403 del 06/05/2013).
  • Modalità di accertamento del tasso alcoolemico su base sintomatica (a cura della redazione)
    L’accertamento del tasso alcoolemico anche nella sua forma più grave dimostrato su base sintomatica, ben si presta al principio del libero convincimento del giudice quando l’unica prova effettuata registra un tasso alcoolemico superiore a 1,5 gr./litro ed è suffragata da un’accurata quanto eclatante manifestazione di ebbrezza da parte dell’organo accertatore (Corte di Cassazione Penale – Sezione IV, Sentenza n. 23306 del 29/05/2013).
    Accertamento su base sintomatica della soglia più alta – Indipendentemente dall’accertamento strumentale, lo stato di ebbrezza può essere accertato anche su base sintomatica in tutte le ipotesi previste dall’art. 186 C.d.S., compresa il superamento della soglia di cui alla lett. c), purchè motivato congruamente (Corte di Cassazione Penale – Sezione IV, Sentenza n. 9700 del 27/02/2014).
    Lo stato di ebbrezza può essere accertato, non soltanto per l’ipotesi di cui alla fascia a) ma anche per quelle più gravi, con qualsiasi mezzo, e quindi anche su base sintomatica, indipendentemente dall’accertamento strumentale. Nulla vieta che, a fronte di manifestazioni eclatanti di ebbrezza,il giudice, fornendo la sua decisione di adeguata motivazione, possa logicamente ritenere superata una delle due soglie superiori (Corte di Cassazione Penale, sezione quarta – Sentenza n. 48251 del 03/12/2012).
    Lo stato di ebbrezza alcolico può essere accertato con qualsiasi mezzo, e quindi anche su base sintomatica, indipendentemente dall’accertamento strumentale, dovendosi comunque ravvisare l’ipotesi più lieve, priva di rilievo penale, quando, pur risultando accertato il superamento della soglia minima, non sia possibile affermare, oltre ogni ragionevole dubbio, che la condotta dell’agente rientri nell’ambito di una delle due altre ipotesi, che conservano rilievo penale (Corte di Cassazione Penale – Sezione IV, Sentenza n. 28787 del 19/07/2011).
  • Influenza di altre sostanze (farmaci, sostanze di abuso) con lo stato di ebbrezza alcolica (a cura della redazione)
    In relazione all’assunzione di alcol in sinergia con altre sostanze, poichè il reato è contravvenzionale, esso è punibile anche a titolo di colpa. Ne consegue che la mancanza di diligenza incide sulla valutazione della colpevolezza dell’agente, il quale deve evitare di assumere bevande alcoliche quando esse possono avere una pericolosa sinergia con eventuali altre sostanze assunte precedentemente o in modo concomitante (Corte di Cassazione Penale – Sezione IV, Sentenza n. 1882 del 17/01/2014).
    Il parametro di riferimento adottato dal legislatore per valutare lo stato di ebbrezza non è rappresentata dalla quantità di alcol assunta, bensì da quella assorbita dal sangue. Si tratta di una presunzione “iuris et de iure”, che porta a ritenere il soggetto in stato di ebbrezza ogni qualvolta venga accertato il superamento della soglia di alcolemia massima consentita, senza possibilità da parte del conducente di discolparsi fornendo una prova contraria circa le sue reali condizioni psicofisiche, la sua idoneità alla guida e l’influenza di farmaci (Corte di Cassazione Penale, sezione quarta – Sentenza n. 48239 del 13/12/2012).
  • Veicoli non a motore (a cura della redazione)
    E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale che vorrebbe non applicabile ai velocipedi l’articolo 186, in quanto non trattarsi di veicolo a motore (Corte Costituzionale – Ordinanza n. 94 del 18/04/2012).
  • Questioni di legittimità costituzionale (a cura della redazione)
     Manifestatamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 186, comma 2-bis, che preclude la sostituzione della pena pecuniaria e detentiva con quella del lavoro di pubblica utilità al conducente che in stato di ebbrezza, provoca un incidente stradale consistente in un lieve tamponamento con danni alle cose o con danni al solo stesso conducente. La ratio dell’aggravante è da ricercarsi nella volontà del legislatore di punire più gravemente qualsiasi turbativa delle corrette condizioni di guida, in quanto ritenuta potenzialmente idonea a porre in pericolo l’incolumità personale dei soggetti e dei beni coinvolti nella circolazione a causa della strutturale pericolosità connessa alla circolazione dei veicoli che richiedono una particolare abilitazione alla guida (Corte Costituzionale – Ordinanza n. 247 del 24/10/2013).
    E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale che vorrebbe non applicabile ai velocipedi l’articolo 186, in quanto non trattarsi di veicolo a motore (Corte Costituzionale – Ordinanza n. 94 del 18/04/2012).
  • Provvedimenti a carico del documento di guida (a cura della redazione)
    In caso di dichiarata estinzione del reato a seguito del positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice dispone la riduzione alla metà della sospensione della patente di guida che non può essere revocata ed evidenziando la temporaneità che deve caratterizzare la privazione del detto titolo nel sopra indicato specifico caso di estinzione del reato (Corte di Cassazione Penale – Sezione IV, Sentenza n. 1907 del 17/01/2014).
    La sanzione sostituiva del lavoro di pubblica utilità nel reato di guida in stato di ebrezza non esclude la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida (Corte di Cassazione Penale – Sezione IV, Sentenza n. 1214 del 14/01/2014).
    Con la sentenza di patteggiamento deve essere disposta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, anche se già disposta dal prefetto. Una volta stabilita dal giudice la durata della stessa, da questa dovrà detrarsi il periodo di tempo già scontato per effetto della sospensione ordinata dal prefetto. E l’applicazione del beneficio del lavoro di pubblica utilità esclude la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente (Corte di Cassazione Penale – Sezione IV, Sentenza n. 44006 del 28/10/2013).
    Nel reato di guida in stato di ebbrezza, anche in occasione di pena concordata tra le parti e previa verifica della sussistenza dei relativi presupposti, il giudice deve disporre la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e la confisca del veicolo che sia di proprietà dell’imputato (Corte di Cassazione Penale – Sezione IV, Sentenza n. 35842 del 02/09/2013).
    E’ fondato il provvedimento di revisione della patente di guida al fine di verificare della persistenza dell’idoneità psico-fisica alla guida a carico del conducente che circola in manifesto stato di ebbrezza alcolica con valore che prevede un’ipotesi aggravata di reato (sanzione accessoria della revoca della patente di guida in caso di recidiva nel biennio) dalla quale deriva una forte diminuzione delle percezioni del conducente e l’inidoneità assoluta alla guida (Consiglio di Stato – Sezione VI, Decisione n. 1669 del 18/03/2011).
    La recidiva nel biennio di guida in stato di ebrezza che comporta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida riguarda il medesimo reato disciplinato dall’ipotesi più grave dell’art. 186 C.d.S., comma 2, e nessuna delle altre ipotesi previste dal citato articolo (Corte di Cassazione Penale – Sezione IV, Sentenza n. 38161 del 17/09/2013).

(fonte: semaforo-verde.it)



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 Schemi operativi – Articolo 186 codice della strada Riduci

 Caso 1 – Art. 186, comma 1, del Codice della strada
Accertamento Sintomatico

Cat. veicolo

Atti da redigere

Controllo stradale o incidente
stradale non provocato

Incidente stradale
provocato

 Autoveicolo  a) elezione di domicilio
b) ritiro della patente
c) compilare il verbale di contestazione senza indicare l’obbligato in solido e senza accennare alla decurtazione dei punti dal documento
 Il veicolo va affidato a terzi oppure, a spese del conducente, a carro attrezzi ACI   Il veicolo va affidato a terzi oppure, a spese del conducente, a carro attrezzi ACI.
A prescindere se il conducente sia anche proprietario, non ci sono provvedimenti da applicare a carico del veicolo.
 Motoveicolo
e/o
Ciclomotore
 a) elezione di domicilio
b) ritiro della patente o del CIG
c) compilare il verbale di contestazione senza indicare l’obbligato in solido e senza accennare alla decurtazione dei punti dal documento
 Se conducente non proprietario: Il veicolo va affidato a terzi oppure, a spese del conducente, a carro attrezzi ACI.
Se conducente proprietario:
a) sequestro ai fini della confisca (art. 213 C.d.S.). Per i primi 30 giorni immesso in depositeria;
b) compilare verbale di immissione c/o custode Acquirente [1];
c) ritirare documento di circolazione, o contestare art. 180 C.d.S.;
d) compilare avviso di ritiro[2].
 Se conducente non proprietario: Il veicolo va affidato a terzi oppure, a spese del conducente, a carro attrezzi ACI.
Se conducente proprietario:
 a) sequestro ai fini della confisca (art. 213 C.d.S.). Per i primi 30 giorni immesso in depositeria;
b) compilare verbale di immissione c/o custode Acquirente [1];
c) ritirare documento di circolazione, o contestare art. 180 C.d.S.;
d) compilare avviso di ritiro[2].

Note: nel verbale di contestazione è necessario descrivere in maniera dettagliata sia la sintomatologia che l’incapacità a sottoporsi alla prova. In caso di effettiva incapacità a sottoporsi alla prova, valutare se necessario l’ausilio in luogo, tramite 118, di ambulanza per il trasporto del conducente presso il posto di pronto soccorso dell’ospedale.

 

  Caso 2 – Art. 186, comma 2, lett. a) del Codice della strada
con tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l)

Cat. veicolo

Atti da redigere

Controllo stradale o incidente
stradale non provocato

Incidente stradale
provocato

 

 Autoveicolo

 Non trattandosi di reato, ma di illecito amministrativo:
a) ritiro della patente
b) compilare il verbale di contestazione
p.m.r.: euro 527,00
p.m.r.: euro 702, 67 in caso di conducente di età inferiore a ventuno anni, per i neo-patentati e per chi esercita professionalmente l’attività di trasporto di persone o di cose (art. 186-bis C.d.S.)
 Il veicolo va affidato a terzi oppure, a spese del conducente, a carro attrezzi ACI  

 Se conducente non proprietario: Il veicolo va affidato a terzi oppure, a spese del conducente, a carro attrezzi ACI.
Se conducente proprietario e ne accetta la custodia:
 a) Fermo amministrativo di 180 giorni con le disposizioni di cui all’art. 214 C.d.S., ovvero:
– compilare atto notorio[1];
– compilare verbale di immissione [2];
– ritirare documento di circolazione, o contestare art. 180 C.d.S..
Se conducente proprietario e non ne accetta la custodia:
 a) contestare violazione art. 214, comma 1, C.d.S.;
b) compilare verbale di immissione c/o custode Acquirente [3];
c) ritirare documento di circolazione, o contestare art. 180 C.d.S.;
– non compilare avviso di ritiro;

 Motoveicolo
e/o
Ciclomotore
 Non trattandosi di reato, ma di illecito amministrativo:
a) ritiro della patente o del CIG
b) compilare il verbale di contestazione
p.m.r.: euro 527,00
p.m.r.: euro 702, 67 in caso di conducente di età inferiore a ventuno anni, per i neo-patentati e per chi esercita professionalmente l’attività di trasporto di persone o di cose (art. 186-bis C.d.S.)
 Il veicolo va affidato a terzi oppure, a spese del conducente, a carro attrezzi ACI  Se conducente non proprietario: Il veicolo va affidato a terzi oppure, a spese del conducente, a carro attrezzi ACI.
Se conducente proprietario:
 a) Fermo amministrativo di 180 giorni, di cui i primi 30 in deposito; successivamente potrà richiederne l’affidamento;
b) compilare verbale di immissione c/o custode Acquirente [3];
c) ritirare documento di circolazione, o contestare art. 180 C.d.S..

Caso 3 – Art. 186, comma 2, lett. b) del Codice della strada
con tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l)

Cat. veicolo

Atti da redigere

Controllo stradale o incidente
stradale non provocato

Incidente stradale
provocato

 Autoveicolo  a) elezione di domicilio
b) ritiro della patente
c) compilare il verbale di contestazione senza indicare l’obbligato in solido
 Il veicolo va affidato a terzi oppure, a spese del conducente, a carro attrezzi ACI  Se conducente non proprietario: Il veicolo va affidato a terzi oppure, a spese del conducente, a carro attrezzi ACI.
Se conducente proprietario e ne accetta la custodia:
 a) Fermo amministrativo di 30 giorni con le disposizioni di cui all’art. 224-ter, comma 3 C.d.S., ovvero:
– compilare atto notorio [3];
– compilare verbale di immissione[4];
– ritirare documento di circolazione, o contestare art. 180 C.d.S..
Se conducente proprietario e non ne accetta la custodia:
 a) contestare violazione art. 214, comma 1, C.d.S.;
b) compilare verbale di immissione c/o custode Acquirente [5];
c) ritirare documento di circolazione, o contestare art. 180 C.d.S.;
d) non compilare avviso di ritiro;
 Motoveicolo
e/o
Ciclomotore
 a) elezione di domicilio
b) ritiro della patente o del CIG
c) compilare il verbale di contestazione senza indicare l’obbligato in solido
 Se conducente non proprietario: Il veicolo va affidato a terzi oppure, a spese del conducente, a carro attrezzi ACI.
Se conducente proprietario:
a) sequestro ai fini della confisca (art. 213 C.d.S.). Per i primi 30 giorni immesso in depositeria;
b) compilare verbale di immissione c/o custode Acquirente [1];
c) ritirare documento di circolazione, o contestare art. 180 C.d.S.;
d) compilare avviso di ritiro [2].
 Se conducente non proprietario: Il veicolo va affidato a terzi oppure, a spese del conducente, a carro attrezzi ACI.
Se conducente proprietario:
 a) sequestro ai fini della confisca (art. 213 C.d.S.), di cui i primi 30 in deposito;
b) compilare verbale di immissione c/o custode Acquirente [1];
c) ritirare documento di circolazione, o contestare art. 180 C.d.S.;
d) compilare avviso di ritiro [2].

Caso 4
Art. 186, 
comma 2, lett. c) del Codice della strada
con tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l)
o
Art. 186, comma 7 del Codice della strada
rifiuto di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico

Cat. veicolo

Atti da redigere

Controllo stradale o incidente
stradale non provocato

Incidente stradale
provocato

 Autoveicolo  a) elezione di domicilio
b) ritiro della patente
c) compilare il verbale di contestazione senza indicare l’obbligato in solido
 Se conducente non proprietario:
Il veicolo va affidato a terzi oppure, a spese del conducente, a carro attrezzi ACI.

Se conducente proprietario:
a) Il veicolo è immesso c/o Custode Acquirente (art. 224-ter, comma 1, C.d.S.), successivamente potrà richiederne l’affidamento;
b) compilare il verbale di immissione[1];
c) ritirare documento di circolazione, o contestare art. 180 C.d.S.;
non compilare avviso di ritiro.
 Se conducente non proprietario:
 Il veicolo va affidato a terzi oppure, a spese del conducente, a carro attrezzi ACI.
Se conducente proprietario:
a) Il veicolo è immesso c/o Custode Acquirente (art. 224-ter, comma 1, C.d.S.), successivamente potrà richiederne l’affidamento;
b) compilare il verbale di immissione[1];
c) ritirare documento di circolazione, o contestare art. 180 C.d.S.;
non compilare avviso di ritiro.
 Motoveicolo
e/o
Ciclomotore
 a) elezione di domicilio
b) ritiro della patente o del CIG
c) compilare il verbale di contestazione senza indicare l’obbligato in solido
 Se conducente non proprietario:
 Il veicolo va affidato a terzi oppure, a spese del conducente, a carro attrezzi ACI.
Se conducente proprietario:
a) Il veicolo è immesso c/o Custode Acquirente (art. 224-ter, comma 1, C.d.S.) per almeno 30 giorni, successivamente potrà richiederne l’affidamento;
b) compilare il verbale di immissione[1];
c) ritirare documento di circolazione, o contestare art. 180 C.d.S.;
non compilare avviso di ritiro.
 Se conducente non proprietario:
 Il veicolo va affidato a terzi oppure, a spese del conducente, a carro attrezzi ACI.
Se conducente proprietario:
a) Il veicolo è immesso c/o Custode Acquirente (art. 224-ter, comma 1, C.d.S.) per almeno 30 giorni, successivamente potrà richiederne l’affidamento;
b) compilare il verbale di immissione[1];
c) ritirare documento di circolazione, o contestare art. 180 C.d.S.;
non compilare avviso di ritiro.