COVID-19- le comprovate esigenze. Proviamo a fare chiarezza per evitare sanzionamenti ingiusti

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Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 marzo 2020, in tutta Italia sono state introdotte rigide misure per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus (COVID-19).

Tra le misure, quella più nota e che ha maggiormente impattato sulla vita di tutti i cittadini è il divieto di transitare non solo al di fuori del proprio Comune di residenza, ma anche all’interno dello stesso, se non per comprovate esigenze di salute, lavorative o di approvvigionamento alimentare.
Il concetto di “comprovate esigenze”, probabilmente, non è stato chiarito a sufficienza alla popolazione che, in molti casi, continua ad avere dubbi su quanto sia possibile fare.
Con questo termine – spiega l’Avvocato Giovanni Franchi, Presidente della sezione dell’Emilia-Romagna di Konsumer, associazione a tutela dei consumatori – si intende che queste devono poter essere dimostrate da scontrini fiscali di farmacie o negozi, con riscontro del datore di lavoro, con certificati medici per esecuzione esami clinici o altro materiale. Tutto questo deve essere compilato e specificato nella autocertificazione, il cui modulo può essere scaricato dai siti istituzionali, come quello del Ministero dell’Interno, e portato sempre con sé ad ogni spostamento. Resta, comunque, l’appello al buon senso di ogni cittadino, in special modo in regioni come l’Emilia-Romagna, al terzo posto per numero di casi accertati, ma è bene che ogni cittadino, dal Nord al Sud dell’Italia, passando per tutte le isole, faccia la sua parte”.
A verificare che tali regole vengano rispettate da tutti, sono stati disposti lungo le strade di tutto il paese pattuglie di agenti della Polizia di Stato e dei Carabinieri, che faranno dei controlli chiedendo il motivo per il quale si è usciti di casa e la direzione. Se il transito viene giudicato non essenziale o la autocertificazione incompleta o non corrispondente al vero, siamo di fronte a un reato, di cui all’art. 650 del Codice penale, per inosservanza del provvedimento, e, pertanto, il cittadino fermato può essere sottoposto a procedimento penale e condanna.
Qui, però, apriamo un altro dibattitoprosegue l’Avvocato Franchi In considerazione delle difficoltà interpretative o dell’incapacità di produrre prove in sede di autocertificazione, l’agente accertatore potrebbe considerare illecito uno spostamento che in realtà non lo è, seppur agendo in buona fede. In questi casi, è possibile inoltrare opposizione al Decreto Penale di condanna per ottenere l’estinzione del reato e rimanere quindi incensurati. Ricordo a tutti i cittadini che la nostra associazione mette a disposizione le proprie competenze legali per fornire adeguata assistenza a chi fosse coinvolto nel contenzioso penale per fatti connessi alla inosservanza delle disposizioni sopra descritte”.
(Com stampa Alessandro Maola)