Articolo 152 del Codice della Strada, luci accese anche di giorno e attenzione alle luci diurne

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E’ quanto disposto dall’Articolo 152 del Codice della Strada, in materia di segnalazione visiva e illuminazione dei veicoli. Dal 2010, infatti, tutti i veicoli a motore durante la marcia al di fuori dei centri abitati hanno l’obbligo di tenere accese le luci di posizione, gli anabbaglianti, le luci d’ingombro e della targa.

Per i ciclomotori, motocicli, tricicli e quadricicli l’obbligo invece vale anche nei centri abitati. Per i veicoli dotati delle cosiddette “luci diurne”, ovvero due sole luci anteriori che si accendono automaticamente tutte le volte che si mette in moto, sappiate che è possibile il loro utilizzo anche fuori città, sempre mezz’ora dopo il sorgere del sole e mezz’ora prima del tramonto.

Ma attenzione, perché le luci diurne, oltre a rendere visibile solo il frontale della nostra auto (essendo posizionate solo davanti) non possono sostituirsi alle luci di posizione, così come enunciato dall’art 153 del CDS che cita: “le luci di marcia diurna non possono sostituire luci di posizione, della targa e di ingombro se prescritte e, per quanto concerne i veicoli, i proiettori anabbaglianti, da mezz’ora dopo il tramonto del sole a mezz’ora prima del suo sorgere e anche di giorno nelle gallerie, in caso di nebbia, di caduta di neve, di forte pioggia e in ogni altro caso di scarsa visibilità“. In caso di trasgressione di queste norme le multe vanno da un minimo di 41 euro fino ad un massimo di 169 euro.

(Redazione)